Nomina e durata del mandato
Le modalità di nomina del Presidente per la durata del suo mandato sono disciplinati con norma regionale. L’ammontare degli emolumenti a lui spettanti è anch’esso stabilito con disposizione della Regione. Il rapporto del Presidente con l’Azienda ha formalmente inizio dalla data di notifica all’Azienda del relativo provvedimento regionale di nomina, fatta salva successiva rinuncia.
Funzioni
Ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 91/1994 il Presidente è rappresentante legale dell' Azienda, e in quanto tale appone la propria firma sugli atti deliberativi del Consiglio d'Amministrazione, ed esercita tutte le funzioni di rappresentanza che la legge non riservi espressamente alla competenza dirigenziale;
Il Presidente, in caso di comprovata e indifferibile urgenza, può adottare provvedimenti di competenza consiliare, sotto forma di decreti, da sottoporre al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione utile, e comunque entro sessanta giorni. La cessazione dell’incarico del Presidente o dei componenti il CdA per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l’organo è stato ricostituito. Nelle more della ricostituzione l’attività è limitata a quella di ordinaria amministrazione.